STATUTO DIETOLOGI E NUTRIZIONISTI ASSOCIATI - ITALIA ONLUS

DENOMINAZIONE

Art.1)
È costituita una Associazione denominata «Dietologi e Nutrizionisti Associati - Italia» Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Acronimo dell'Associazione sarà: D.N.A. Italia onlus.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

SCOPI, FINALITÀ e STRUMENTI

Art.2)
Scopo istituzionale dell’Associazione è lo svolgimento di attività a fini di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della formazione ed alta formazione nei settori delle scienze dietologiche e nutrizioniste, nonché di tutte le azioni atte al sostegno e alla tutela dei requisiti culturali, professionali, etici e deontologici della figura del dietologo/nutrizionista di qualunque provenienza formativa universitaria (biologia o medicina).
L’Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art.8 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3)
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà promuovere per proprio conto, in associazione con altri soggetti, o per conto di terzi, la realizzazione di:

a) elaborazione e gestione di progetti di ricerca scientifica;
b) elaborazione e gestione di progetti di studi;
c) organizzazione e gestione di corsi di formazione e alta formazione, scuole di specializzazione e altro;
d) organizzazione e gestione di ogni tipo di attività di sensibilizzazione, comunicazione, informazione (quali, a titolo meramente esemplificativo: pubblicazioni di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi, articoli e inserzioni di carattere vario);
e) elaborazione e gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo in PVS;
f) promozione di borse di studio per studenti e ricercatori particolarmente meritevoli che vogliano perfezionarsi;
g) ogni altra iniziativa idonea a conseguire il proprio scopo sociale.

Tali attività, inerenti la nutrizione umana e quegli ambiti ad essa connessi, collegati o funzionali, potranno essere svolte in proprio, in associazione o collaborazione con altri soggetti o per conto di terzi, sempre salvaguardando la tipica identità dell'Associazione.

SEDE

Art.4)
L’Associazione ha sede legale in Milano, via C. Ravizza 22, ma potrà costituire altre sedi operative e/o di rappresentanza, se ritenuto opportuno.

Eventuali modifiche della sede legale, o di quelle operative, saranno deliberate dal Comitato Direttivo.

PATRIMONIO

Art.5)
Il Patrimonio è formato:

a. dal fondo di dotazione iniziale di €2.500,00# (duemilacinquecento/00 euro);
b. dai beni mobili e immobili acquisiti sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
c. da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi espressamente destinati a incremento del patrimonio;
d. dagli eventuali avanzi di gestione reinvestiti.

L'Associazione fa fronte ai propri oneri, oltre che con le prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci o di terzi, anche e principalmente mediante le seguenti entrate:

a. quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea;
b. contributi, erogazioni e atti di liberalità da parte dei propri soci e/o dei terzi, enti e privati;
c. rimborsi spese derivanti da eventuali convenzioni con Enti pubblici;
d. erogazioni, donazioni, lasciti e contributi non specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
e. rendite dei beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
f. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Art.6)
L'Assemblea stabilisce, in relazione alle necessità dell'Associazione, il versamento e l'ammontare dell'eventuale quota associativa.

SOCI

Art.7)
Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, in possesso dei requisiti specifici e previa domanda motivata o presentazione di un Socio, condividendo gli scopi della stessa, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

L'Associazione riconosce diverse due categorie di Soci: Soci effettivi, Soci sostenitori.

Sono Soci effettivi coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- persone fisiche, senza distinzione alcuna di età, sesso, nazionalità, lingua, religione, razza, o quant'altro, che comprovino di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia o in Scienze Biologiche, siano iscritti al rispettivo Albo professionale, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e la successiva specializzazione in Biologia Modellistica della Nutrizione Umana e si occupino professionalmente di nutrizione umana.

Sono Soci sostenitori coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- persone fisiche o giuridiche, senza distinzione alcuna di età, sesso, nazionalità, lingua, religione, razza, formazione, professione o quant'altro, che abbiano dimostrato e continuino a dimostrare un vivo interessamento alle problematiche inerenti la nutrizione umana nelle sue più diverse accezioni.

Art.8)
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

ORGANI

Art.9)
Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori (se eletto dall'Assemblea)

Tutte le cariche ricoperte all’interno dell’Associazione sono gratuite. Possono, d’altra parte, essere previsti rimborsi spese per attività svolte da parte di Soci in nome e per conto dell’Associazione stessa.

ASSEMBLEA

Art.10)
L'Assemblea è formata dai Soci effettivi e dai Soci sostenitori.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci effettivi. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci effettivi. Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi.

Solo i Soci effettivi hanno diritto al voto. I Soci sostenitori possono intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.

Ciascun Socio effettivo è titolare di una eleggibilità attiva e passiva alle cariche Socive.

L’Assemblea si radunerà almeno due volte l’anno.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

- all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo tra cui - se del caso - anche del Presidente;
- alla nomina del Collegio dei Revisori (se ritenuto opportuno);
- all’approvazione e alla modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto inviato o consegnato brevi manu a ciascun Socio, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni liberi prima della adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e ordine del giorno da trattare. La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica o telefax, qualora i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.
Saranno ritenute valide le assemblee convocate in maniera difforme solo in caso di presenza di tutti i Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non potrà essere latore di un numero di deleghe maggiore a tre.

COMITATO DIRETTIVO

Art.11)
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri, scelti tra i Soci ordinari, predeterminato dall'Assemblea, variabile da tre a sette. Dura in carica per un periodo, prestabilito dall'Assemblea, minimo di tre anni e massimo di cinque e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo, se non vi ha già provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge al suo interno il Presidente ed, eventualmente, almeno un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo o sostituirli.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare e/o scegliere eventuali organismi o figure professionali esterne all’Associazione che si reputino necessari per le attività dell’Associazione stessa, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato mediante avviso scritto inviato o consegnato brevi manu a ciascun Socio, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni liberi prima della adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e ordine del giorno da trattare. La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica o telefax, qualora i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.

PRESIDENTE

Art.12)
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

È eletto dal Comitato Direttivo, se non vi ha già provveduto l’Assemblea dei Soci. La durata in carica coincide con quella degli altri membri del Comitato Direttivo. È rieleggibile.

È conferito mandato al Presidente per provvedere alle eventuali modifiche al presente Statuto necessarie per le iscrizioni richieste dalla normativa vigente. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla prima Assemblea successiva alle stesse.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.13)
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario.

È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art.14)
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ESTINZIONE

Art.15)
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 cod. civ.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 cod. civ. (raggiungimento scopo sociale, sopravvenuta impossibilità dello stesso, scomparsa del corpo sociale, dichiarazione da parte dell’autorità competente).

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a i fini di pubblica utilità, così come indicato dal Comitato Direttivo dell'Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art.16)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.